Art. 711 — Riestradizione

Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.