Art. 54-ter — Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.