Art. 492 — Dichiarazione di apertura del dibattimento
Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.
Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.