Art. 46 — Richiesta di rimessione
La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.