Art. 203 — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
e dei servizi di sicurezza
Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni .