Art. 198 — Obblighi del testimone
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.