Art. 779 — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

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