Art. 688 — Forma dell'istanza
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.