Art. 473-bis.39 — Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 178 a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

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