Art. 440 — Appellabilità delle sentenze

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Testo aggiornato al 2026-03-05. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.