Art. 390 — Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

Testo aggiornato al 2026-03-05. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.