Art. 390 — Rinuncia
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.