Art. 378 — Deposito di memorie

Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Testo aggiornato al 2026-03-05. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.