Art. 378 — Deposito di memorie
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.