Art. 226 — Contenuto della sentenza

Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.

Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale.

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