Art. 48 — Veicoli a braccia

I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Testo aggiornato al 2026-05-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.