Art. 238 — Norme transitorie relative al titolo VI

Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.

Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Testo aggiornato al 2026-05-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.