Art. 51-quater — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
ART. 51-quater (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.