Art. 37 — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

ART. 37 (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli).

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

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