Art. 37 — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
ART. 37 (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli).
L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.