Art. 11 — (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) Pubblicità dei prezzi
ART. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) (Pubblicità dei prezzi)
I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.