Art. 9 — Indicazioni in lingua italiana
Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.