Art. 140-quater — Legittimazione ad agire

Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.

Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.