Art. 83 — Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione
Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.
Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta ... dal pubblico ministero.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.