Art. 73 — Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.

Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta ... dal pubblico ministero.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.