Art. 60 — Accordi di ristrutturazione agevolati

La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54.

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