Art. 316 — Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.