Art. 215 — Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.