Art. 215 — Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.