Art. 152 — Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Testo aggiornato al 2026-04-07. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Gli allegati al codice non sono riprodotti: il testo integrale è disponibile su Normattiva.