Art. 970 — Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.