Art. 628 — Disposizione a favore di persona incerta

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.