Art. 59 — Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.