Art. 464 — Restituzione dei frutti

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.