Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.