Art. 351 — Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

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