Art. 294 — Pluralità di adottati o di adottanti

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.