Art. 2823 — Ipoteca su beni futuri

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.