Art. 2218 — Bollatura facoltativa

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.