Art. 1788 — Diritti del depositante

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.