Art. 125 — Azione del pubblico ministero

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.