Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) (112a)

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