Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

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