Art. 328 — Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater; b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; c) 310-bis; d) 310-ter; e) 310-quater.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.