Art. 324-novies — Procedura di applicazione delle sanzioniamministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.