Art. 324-novies — Procedura di applicazione delle sanzioniamministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.