Art. 259 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.