Art. 120 — Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

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